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Certificazione Unica 2018 dell’INPS richiedibile anche dal professionista delegato

/ REDAZIONE

Martedì, 24 aprile 2018

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Con la circolare n. 67/2018 pubblicata ieri, l’INPS ha reso note le modalità di rilascio della Certificazione Unica 2018.
L’Istituto, infatti, quale sostituto d’imposta, deve rilasciare annualmente la CU ex art. 4 del DPR 322/98 che include, oltre ai redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e di pensione, anche i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Per visualizzare, scaricare e stampare il modello occorre accedere con le proprie credenziali (SPID o codice fiscale e PIN o CNS), al servizio on line “Certificazione Unica 2018”, accessibile dal menu “Prestazioni e servizi on line” del portale web o dall’app Inps-Servizi Mobile.

Per i soggetti impossibilitati a fruire dei servizi on line, sono previste modalità alternative per procedere alla richiesta, quali i servizi erogati dalle strutture territoriali dell’Istituto, le postazioni informatiche self service, la posta elettronica certificata, il numero telefonico dedicato (solo per i pensionati all’estero), i patronati e CAF, i Comuni e le Pubbliche Amministrazioni abilitate, nonché i professionisti abilitati all’assistenza fiscale in possesso di PIN e certificato Entratel personale in corso di validità.

Con riferimento a patronati, CAF e ai professionisti, la circolare in commento precisa che l’accesso potrà essere effettuato, anche in via esclusiva, tramite SPID e dovrà avvenire previa identificazione dell’interessato e acquisizione della delega specifica allo svolgimento del servizio da parte di quest’ultimo, datata e contenente i dati anagrafici dell’interessato, il codice fiscale, l’anno d’imposta cui si riferisce la Certificazione Unica.

Inoltre, la visualizzazione della Certificazione Unica 2018 da parte degli intermediari è subordinata all’inserimento, all’interno della procedura, di elementi fissi (ad esempio il codice fiscale dell’interessato) e di un elemento tra la posizione previdenziale, il numero progressivo della delega (determinato sulla base dell’apposito registro di protocollo interno da tenere a cura dell’intermediario) o la scansione della delega e del documento di identità valido dell’interessato.
Se necessario, l’INPS disporrà ulteriori modalità, specifiche per ciascuna categoria di intermediari.

L’Istituto precisa che la delega in originale e la copia di un documento di riconoscimento dell’interessato devono essere conservati dagli intermediari per almeno tre anni dal rilascio, onere che non sussiste se l’intermediario inserisce in procedura la scansione di delega e documento.

Si ricorda inoltre che, in caso di oggettiva difficoltà o impossibilità di avvalersi dei canali fisici e telematici messi a disposizione dall’INPS, da tempo è stato attivato un servizio dedicato a particolari categorie di utenti, denominato “Sportello Mobile”.
Infine, la Certificazione Unica 2018 può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare e, in tal caso, la richiesta può essere presentata sia dal terzo munito di delega, che dagli eredi del soggetto titolare deceduto.

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