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Abusivo l’esercizio della professione da parte dell’avvocato radiato dall’Albo

/ REDAZIONE

Venerdì, 11 maggio 2018

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Con la pronuncia n. 20233/2018, la Cassazione ha precisato che l’esercizio abusivo della professione legale, ancorché riferito allo svolgimento dell’attività riservata al professionista iscritto nell’Albo degli avvocati, non implica necessariamente la spendita al cospetto del giudice o di altro pubblico ufficiale della qualità indebitamente assunta, sicché il reato si perfeziona per il solo fatto che l’agente curi pratiche legali dei clienti o predisponga ricorsi anche senza comparire in udienza qualificandosi come avvocato (cfr. Cass. n. 646/2014).

Il delitto in questione, del resto, ha natura istantanea e non esige un’attività continuativa od organizzata, ma si perfeziona con il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata (Cass. n. 11493/2014).

Integra, quindi, la fattispecie in questione il soggetto radiato dall’Albo che pone in essere atti tipici della professione forense, quali l’assunzione dell’incarico di patrocinare in un giudizio civile, facendo firmare ai clienti un foglio in bianco destinato a contenere un atto di citazione, curando, poi, una trattativa con il legale della controparte, sia pure con la spendita del nome di un avvocato, e facendosi rilasciare, infine, un acconto sulle spese.

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