Fallibile la start up innovativa che ha perso i requisiti di legge
Il tribunale può verificare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’esenzione, a prescindere dalle risultanze del Registro delle imprese
L’art. 31 comma 1 del DL 179/2012 stabilisce che la start up innovativa non è soggetta alle procedure concorsuali regolamentate dal RD 267/1942 (concordato preventivo e fallimento), ma soltanto agli istituti previsti dalla L. 3/2012 (accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio del debitore).
Il successivo comma 4 dell’art. 31 del DL 179/2012 precisa, tuttavia, che l’applicazione di tale disciplina agevolativa cessa qualora la start up innovativa perda uno dei requisiti previsti dal precedente art. 25, comma 2, “prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese” di cui all’art. 25, comma 8 del DL 179/2012, e
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