Indebito l’abbattimento del reddito con fatture soggettivamente inesistenti
La disciplina ex L. 537/93 si applica anche per i costi che, anche se davvero sostenuti, sono esposti in fatture riferite a soggetti diversi da quelli effettivi
Non sempre agevole è la corretta delimitazione della nozione di “operazioni inesistenti” funzionale all’integrazione dei reati – speculari – della dichiarazione fraudolenta ex art. 2 del DLgs. 74/2000 e delle emissioni di fatture false ex art. 8 del DLgs. 74/2000.
Da un punto di vista strettamente normativo, per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (art. 1 comma 1 lett. a) del DLgs.
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