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La successiva distrazione non esclude il fallimento da operazioni dolose

La Cassazione approfondisce la fattispecie di cui all’art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/1942

/ Maurizio MEOLI

Lunedì, 18 giugno 2018

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La Cassazione n. 24752/2018 analizza la fattispecie di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose di cui all’art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/1942.
Le “operazioni dolose”, innanzitutto, sono da individuare in qualsiasi atto o complesso di atti, implicanti una disposizione patrimoniale, discendenti non già direttamente da azioni dannose del soggetto attivo riconducibili a condotte di distrazione, dissipazione, occultamento o distruzione, bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale, compiuto da persone preposte all’amministrazione della società, con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla loro qualità, che rechino pregiudizio ai legittimi interessi dell’ente, dei soci, dei creditori e dei terzi interessati. Tali operazioni, ...

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