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Amministratore di fatto anche nella bancarotta

/ REDAZIONE

Venerdì, 15 giugno 2018

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La Cassazione n. 27163/2018 ha precisato che la nozione di amministratore di fatto disegnata dall’art. 2639 c.c., sia pur dettata in materia di reati societari, è suscettibile di applicazione anche in riferimento ai reati fallimentari che riguardano le figure degli amministratori della società.

Pertanto i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 del RD 267/1942 devono essere individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta.
In particolare, la nozione di amministratore di fatto introdotta dall’art. 2639 c.c. postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Certamente, significatività e continuità non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono pur sempre l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale.

Pertanto la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare.
Ciò costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione.

In concreto, poi, si è attribuito rilievo ai seguenti indici sintomatici: conferimento di deleghe formali in fondamentali settori dell’attività di impresa; diretta partecipazione alla gestione della vita societaria; costante assenza dell’amministratore di diritto e mancata conoscenza di quest’ultimo da parte dei dipendenti; conferimento di una procura generale ad negotia, quando questa, per l’epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l’attribuzione di autonomi e ampi poteri, fosse sintomatica della esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale.

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