Dal 1° luglio rivalutate le sanzioni per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro
Con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno scorso, il Ministero del Lavoro ha reso noto che con un apposito decreto direttoriale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) è stata disposta la rivalutazione – pari all’1,9% – delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal DLgs. 81/2008.
Il provvedimento in questione, ossia il decreto direttoriale dell’INL n. 12 del 6 giugno 2018, stabilisce altresì che tale rivalutazione deve decorrere dal prossimo 1° luglio.
In questa sede, va ricordato che per l’inosservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro è previsto un apparato sanzionatorio di carattere sia amministrativo che penale, i cui importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle ammende vengono appunto rivalutati su base quinquennale, secondo le previsioni del comma 4-bis dell’art. 306 del DLgs. 81/2008.
Come specificato al predetto comma 4-bis, la rivalutazione in argomento è determinata in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore, e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018.
Infine, la medesima norma prevede che le maggiorazioni derivanti dalla applicazione delle rivalutazioni periodiche siano destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dai competenti uffici territoriali del lavoro.
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