Il delitto presupposto del riciclaggio non può essere solo una supposizione
Con la sentenza n. 29074 depositata ieri, la Cassazione ha ribadito che, ai fini del sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato di riciclaggio di cui all’art. 648-bis c.p., pur non essendo necessario, con riguardo ai delitti presupposti, che questi siano specificamente individuati ed accertati, è però indispensabile che risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno “astrattamente configurabili” ed “individuati”. Non è corretto, quindi, limitarsi a supporne meramente l’esistenza sulla base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative ai beni ed ai valori che si intendono sottoporre a sequestro.
La mancata individuazione, nei limiti precisati, del delitto presupposto rende censurabile il provvedimento di sequestro anche con riferimento alla condotta tipica di riciclaggio contestata.
Tale delitto, ad ogni modo, si consuma con la realizzazione dell’effetto dissimulatorio conseguente alle condotte previste dall’art. 648-bis comma 1 c.p. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni), non essendo invece necessario che il compendio “ripulito” sia restituito a chi l’aveva movimentato.
Il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di “trasferimento”, che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria.
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