Rifiuto di esibizione inoperante per i dati già in possesso degli uffici
La preclusione opera solo per i documenti oggetto di espressa richiesta
La c.d. preclusione probatoria, in forza della quale quanto non esibito in sede di controllo è inutilizzabile in sede processuale e nelle successive fasi amministrative, presuppone, oltre ad un vero e proprio rifiuto di esibizione, alcune caratteristiche desumibili dall’art. 32 del DPR 600/73.
Innanzitutto, per costante giurisprudenza, è sempre necessario che la richiesta sia ben circostanziata (Cass. 21 marzo 2018 n. 7011 e, in materia di IVA, Cass. 18 ottobre 2017 n. 24535).
Occorre, poi, che l’Amministrazione finanziaria fissi un termine minimo per l’adempimento degli inviti o delle richieste.
Indispensabile, oltretutto, che l’Ufficio, nel medesimo invito, rammenti al contribuente le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’inottemperanza.
Tanto premesso, la giurisprudenza ...
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