Per la soglia delle omesse ritenute previdenziali contano le mensilità
Per determinare la non abitualità, il giudice può considerare il numero delle mensilità in cui si è verificata la condotta omissiva
La fattispecie di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 comma 1-bis del DL n. 463/1983) è giunta ancora all’esame della Cassazione, con la sentenza n. 30179 depositata ieri, sotto il profilo della ricorrenza della particolare tenuità del fatto quale causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
La fattispecie, nella formulazione conseguente al DLgs. n. 8/2016, fissa la rilevanza penale dell’omesso versamento per un importo annuo superiore a 10.000 euro; in caso di importo inferiore, il datore di lavoro soggiace esclusivamente alla sanzione amministrativa. In ogni caso, il pagamento delle ritenute omesse, nel termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento
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