Da luglio 2018 fine dell’obbligo di erogazione della quota integrativa della retribuzione
Con il messaggio n. 2791 del 10 luglio 2018, l’INPS ha reso noto che, a partire dal periodo di paga luglio 2018 cessa, per i datori di lavoro del settore privato, l’obbligo di erogare la QUIR (“Quota maturanda del Trattamento di fine rapporto come parte Integrativa della Retribuzione”) ai lavoratori che ne avevano fatto richiesta.
Si ricorda che, in via sperimentale, per i periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, l’art. 1, comma 26 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha introdotto la possibilità, in capo ai lavoratori dipendenti del settore privato – esclusi i lavoratori domestici e quelli appartenenti al settore agricolo – con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, di richiedere la liquidazione mensile dell’importo di TFR maturato, nella forma di integrazione della retribuzione mensile.
In merito, l’Istituto di previdenza ha evidenziato che, dato il mancato intervento di un provvedimento di proroga o di reiterazione del legislatore, e la conseguente cessazione dell’obbligo in questione, i datori di lavoro interessati dalle denunce di competenza luglio 2018 non saranno più tenuti all’assolvimento degli obblighi informativi e contributivi forniti dalla circolare n. 82/2015.
Resta fermo, comunque, l’obbligo per i datori di lavoro che abbiano avuto accesso al finanziamento della QUIR (art. 1, comma 755 della L. 296/2006) di valorizzare l’elemento “QUIRFinLiquidata”
I datori di lavoro interessati dalla cessazione dell’obbligo di liquidazione della QUIR dovranno, quindi, ritornare a quanto previsto prima dell’introduzione del regime sperimentale, adeguando i relativi obblighi informativi e finanziari, ossia l’accantonamento in azienda, il versamento al fondo di tesoriera e il versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione.
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