Falcidia del credito IVA anche nel concordato preventivo con continuità
La circolare n. 16 dell’Agenzia delle Entrate analizza la giurisprudenza e le novità normative riguardanti la transazione fiscale
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 di ieri, 23 luglio 2018, ha esaminato, fra l’altro, la giurisprudenza sul trattamento del credito IVA e delle ritenute nel concordato preventivo, i rapporti fra quest’ultimo e i reati di omesso versamento nonché le modifiche normative apportate dal DL 83/2015 e dalla L. 232/2016 alla disciplina delle procedure concorsuali applicabili alle imprese in crisi.
Si premette che l’art. 1 comma 81 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha modificato l’art. 182-ter del RD 267/42, relativo alla transazione fiscale, al fine di permettere una generale falcidia dell’IVA e delle ritenute.
In relazione alla disciplina previgente, infatti, la Corte di Cassazione (Cass. nn. 22931/2011 e 22932/2011) aveva affermato l’intangibilità
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41