Deroga al regime di solidarietà degli appalti solo per i crediti maturati prima del 17 marzo 2017
Con la risposta all’interpello n. 5/2018, pubblicata ieri, il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali si è pronunciato sulla portata applicativa della norma che, modificando l’art. 29, comma 2, del DLgs. 276/2003, ha rimosso la possibilità per il contratto collettivo di introdurre una deroga al regime di solidarietà degli appalti, qualora lo stesso contratto collettivo avesse individuato metodi e procedure per il controllo e la verifica della regolarità complessiva degli appalti (art. 2 del DL 25/2017, conv. L. 49/2017).
In proposito, il Ministero ha preliminarmente precisato che la modifica normativa in questione ha effetti dal 17 marzo 2017, data della sua entrata in vigore; quindi, in merito agli effetti dell’abrogazione, ha in particolare chiarito che:
- l’eliminazione della facoltà di introdurre una deroga al regime di solidarietà degli appalti, precedentemente riconosciuta alla contrattazione collettiva, opera sui nuovi contratti collettivi, precludendo per il futuro – quindi, dal 17 marzo 2017 – la possibilità di inserire modalità di verifica dell’appalto in deroga al regime della solidarietà;
- le disposizioni che derogano al regime di solidarietà contenute nei contratti collettivi in corso di validità al 17 marzo 2017 non possono trovare applicazione ai contratti di appalto sottoscritti successivamente a tale data;
- tali disposizioni contrattuali di esclusione della solidarietà potrebbero trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente al 17 marzo 2017, mentre non potranno operare per i crediti maturati nel periodo successivo.
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