Concordato con continuità e liquidatorio equiparati per la variazione IVA
Il debitore non deve rettificare l’imposta originariamente detratta, a dispetto di quanto recentemente sostenuto dalla Corte di Giustizia Ue
L’art. 26 comma 2 del DPR 633/72 riconosce al creditore (cedente o prestatore) il diritto di emettere la nota di variazione IVA senza limiti temporali particolari, salvo quelli previsti dal precedente art. 19 comma 1, a seguito del mancato pagamento, anche soltanto parziale, dovuto all’infruttuosità della procedura concorsuale del debitore (cessionario o committente).
Nel caso specifico del concordato preventivo liquidatorio, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 161/2001 aveva precisato che la nota di variazione IVA emessa dal creditore parzialmente insoddisfatto, in virtù dell’esecuzione del piano di ripartizione finale dell’omologato concordato preventivo, non genera l’emersione di una passività tributaria in capo al debitore. A parere del Fisco,
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