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La Cassazione ribadisce l’esclusione del concorso nell’autoriciclaggio

/ REDAZIONE

Giovedì, 10 gennaio 2019

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La Cassazione, nella sentenza n. 570/2019, ribadisce che, nel caso in cui un soggetto che non abbia commesso, né concorso a commettere, il delitto non colposo presupposto dell’attività di riciclaggio (“extraneus”) ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o fornisca un contributo causalmente rilevante alla condotta di autoriciclaggio posta in essere dall’autore del reato presupposto, non risponderà di concorso in autoriciclaggio, ma del più grave reato di riciclaggio.
L’ambito dell’art. 648-ter.1 c.p., infatti, si limita a quelle sole condotte che in precedenza non potevano integrare un reato (Cass. n. 17235/2018).

Tale ultima pronunzia – sottolinea la decisione in commento – risulta coerente con la visione secondo la quale la nuova fattispecie, che considera punibile chiunque ponga in essere le molteplici condotte indicate avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, configura un reato proprio i cui soggetti attivi sono individuati nell’autore del fatto illecito-base e anche nei suoi concorrenti.

In particolare, è stato osservato come l’illecito in esame sia annoverabile tra quelli c.d. “propri semiesclusivi”; ossia quelle fattispecie penali la cui qualifica non determina di per sé il disvalore del fatto, dato che, in assenza di detta qualifica, il fatto sarebbe comunque penalmente rilevante come reato comune.

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