Alla Corte Ue il riconoscimento dell’indennità per le ferie non godute nel licenziamento illegittimo
La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul diritto del dipendente illegittimamente licenziato a vedersi riconoscere l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi maturati e non goduti nel periodo in cui sia stato estromesso dall’azienda prima della reintegra in servizio, ha ritenuto necessario rimettere in via pregiudiziale la questione alla Corte di Giustizia della Ue, con ordinanza interlocutoria n. 451 di ieri, 10 gennaio 2019.
I giudici europei dovranno verificare se l’interpretazione dell’art. 7 par. 2 della Direttiva 2003/88 nonché dell’art. 31 punto 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue osti a disposizioni o prassi nazionali che escludano in capo al dipendente il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi per festività soppresse, maturate e non godute, in relazione al periodo di mancata prestazione della attività lavorativa per fatto illegittimo imputabile al datore di lavoro.
La nostra giurisprudenza fino ad oggi aveva affermato che in caso di licenziamento dichiarato illegittimo l’attribuzione al lavoratore delle retribuzioni non percepite dalla data di intimazione del licenziamento fino all’esercizio del diritto di opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione non comprendeva l’indennità sostitutiva delle ferie non godute ed i permessi per riduzione mensile dell’orario di lavoro perché, attesa la loro natura sia risarcitoria che retributiva, gli stessi dovevano essere riconosciuti unicamente nel caso in cui il lavoratore, essendo in servizio effettivo, avesse svolto la propria attività nel corso di tutto l’anno senza fruirne; viceversa, il dipendente licenziato, nel periodo intercorrente il recesso e l’esercizio dell’opzione per l’indennità, è in una situazione, sia pure forzata, di “riposo” (Cass. 29 novembre 2016 n. 24270).
Con l’ordinanza in commento, la Cassazione ha posto in dubbio la conformità alla disciplina comunitaria di tale soluzione interpretativa, sottolineando come in altre occasioni sia stato riconosciuto a livello comunitario che il diritto fondamentale alle ferie include anche un diritto all’ottenimento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto, per cui secondo i giudici di legittimità non vi sarebbe quel netto automatismo tra diritto alle ferie retribuite ed espletamento dell’attività lavorativa posto a base dell’orientamento giurisprudenziale nazionale di cui si è detto. A questo punto spetterà alla Corte europea dirimere la questione.
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