Anche i sindaci potranno richiedere la liquidazione giudiziale della società
Il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza riconosce la legittimazione ad agire anche dei soggetti con funzioni di controllo e vigilanza
Oltre all’attivazione delle procedura di allerta e alla richiesta di controllo giudiziario (d’ora innanzi anche nelle srl), al collegio sindacale e al sindaco unico sarà consentito di richiedere, direttamente, la liquidazione giudiziale della società.
È quanto si legge nell’art. 37, comma 2 del nuovo DLgs. recante il Codice della crisi e dell’insolvenza.
A oggi l’art. 6, comma 1 della legge fallimentare prevede che “il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero”.
Tali disposizioni hanno indotto la dottrina prevalente a ritenere inammissibile l’intervento dell’organo di controllo finalizzato a chiedere il fallimento della società poiché, in relazione al citato articolo 6, tale
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