Pena pecuniaria ridotta in proporzione alla sanzione CONSOB
Il cumulo con la responsabilità penale può però essere escluso solo in casi limite
La riformata disciplina sugli abusi di mercato recepisce in parte quanto fino ad ora argomentato da giurisprudenza e dottrina rispetto al “ne bis in idem”. L’art. 187-terdecies del DLgs. 58/1998 (TUF) prevede, infatti, che quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo, dell’autore della violazione o dell’ente una sanzione amministrativa pecuniaria ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente da reato: l’autorità giudiziaria o la CONSOB tengono conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate; l’esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente
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