Analisi del rischio da formalizzare solo in alcune situazioni
Tra le 16 tipologie di attività previste dalle regole tecniche è prevista la formalizzazione per i casi di rischio abbastanza o molto significativo
La norma tecnica n. 2, emanata dal CNDCEC in quanto organismo di autoregolamentazione, richiede ai dottori commercialisti di determinare il rischio effettivo dei propri clienti, in relazione ad una serie di prestazioni (in totale 16) individuate in specifica tabella (tab.2).
Da evidenziare, peraltro che qualora la prestazione possa essere individuata a basso rischio, cioè tale da legittimare una adeguata verifica semplificata (es. cliente società quotata, istituto di credito, Comune, Provincia o altro soggetto appartenente alla P.A. o anche impresa residente in Italia o in aree geografiche a basso rischio) tale attività possa non essere formalizzata. In questi casi, quindi, l’adeguata verifica consisterà nella identificazione del cliente e del titolare (o dei titolari effettivi), nell’acquisizione
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