Licenziamento per trasferimento d’azienda non nullo ma annullabile
La giurisprudenza non è unitaria, ma di recente è prevalsa l’annullabilità con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata
L’art. 2112 c.c., a fronte di un trasferimento d’azienda o di un suo ramo – intendendosi per trasferimento qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata – appronta un sistema di garanzia per i lavoratori interessati dal trasferimento stesso.
In particolare, il comma 4 di tale norma, al fine di tutelare il diritto dei lavoratori trasferiti a mantenere il proprio rapporto lavorativo presso il cessionario, dispone che la vicenda traslativa dell’impresa non può costituire motivo di licenziamento “ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti”.
L’art. 2112 c.c., pertanto, non impedisce il recesso da ...
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