Senza IVA il riaddebito delle spese per il recupero crediti se di natura risarcitoria
Le somme addebitate nei confronti dei clienti morosi, a fronte delle spese sostenute dal cedente o prestatore per il recupero dei relativi crediti, sono escluse da IVA ai sensi dell’art. 15 comma 1 n. 1 del DPR 633/72, purché le stesse abbiano natura risarcitoria.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 74 di ieri, ribadendo che l’esistenza di un “risarcimento in senso proprio” costituisce presupposto stringente per l’applicazione dell’art. 15 comma 1 n. 1 del DPR 633/72 (cfr. ris. n. 73/2005). La disposizione in parola, si ricorda, esclude dalla base imponibile IVA le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o committente.
Nel caso sottoposto all’esame dell’Agenzia, il contratto stipulato tra le parti prevedeva che la società fornitrice, nell’ipotesi di inadempimento da parte del cliente, avrebbe potuto pretendere, a titolo di penale, non solo il pagamento immediato dei corrispettivi pattuiti, ma anche il risarcimento di ogni danno ulteriore. Tenendo conto di tali pattuizioni, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che le somme addebitate dalla società fornitrice ai propri clienti, comprensive sia degli importi dovuti a titolo di interessi moratori, sia di quelli dovuti per il ristoro delle spese per il recupero crediti, avevano natura risarcitoria e, pertanto, erano da considerarsi escluse da IVA ex art. 15 comma 1 n. 1 del DPR 633/72.
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