Bancarotta fraudolenta documentale con condotte autonome
La Cassazione n. 12544/2019 ha precisato che le due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale contemplate dall’art. 216 comma 1 n. 2 del RD 267/1942 sono autonome.
Tale autonomia deve essere intesa come vera e propria alternatività. Nel senso che, qualora venga contestata la fisica sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari, non può essere addebitata all’agente anche la fraudolenta tenuta delle medesime; ipotesi che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli stessi organi fallimentari.
D’altronde, proprio perché le ipotesi di cui si discute sono alternative e, quindi, ciascuna idonea a integrare il delitto in questione, si è precisato che, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita – che richiede il solo dolo generico – diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch’essa contestata (cfr. Cass. n. 43977/2017).
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