Bilancio abbreviato con dubbi sulle erogazioni pubbliche
Il tenore letterale della norma accomuna i soggetti che redigono il bilancio abbreviato a quelli non tenuti alla redazione della Nota integrativa
L’art. 1 comma 125-bis della L. 124/2017 (così come inserito dal DL 34/2019) richiama espressamente i soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’art. 2435-bis c.c., cioè in forma abbreviata, tra quelli che devono adempiere agli obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche mediante pubblicazione sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
In questo caso, il termine per l’adempimento è “il 30 giugno di ogni anno”.
Le medesime modalità di adempimento si applicano ai soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa.
Per contro, la norma stabilisce che i soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. (relativo ...