Le ferie 2017 non godute devono essere fruite entro il 30 giugno
Il mancato godimento entro i 18 mesi successivi alla maturazione espone l’azienda al rischio di sanzioni amministrative e al versamento dei contributi
Il 30 giugno 2019 è il termine ultimo per l’azienda per far fruire i giorni di ferie maturate dai lavoratori nel corso dell’anno 2017.
Il DLgs. 66/2003, all’art. 10, dispone, in armonia con l’art. 36 Cost., un periodo minimo di ferie annue non inferiori alle quattro settimane, di cui due devono essere godute dal lavoratore in modo continuativo entro il 31 dicembre, mentre le restanti due entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione, salvo eventuali modifiche previste dal CCNL di settore.
La contrattazione collettiva può infatti intervenire allungando il periodo di riferimento dei 18 mesi, oltre che stabilire ulteriori giorni in aggiunta alle quattro settimane, che possono essere utilizzati secondo i termini e le modalità stabilite dalle stesse parti sociali.
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