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Le cooperative sociali non possono optare per l’esenzione IVA

/ REDAZIONE

Martedì, 16 luglio 2019

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Per le prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese nei confronti di soggetti svantaggiati, le cooperative sociali non possono più optare per l’applicazione del regime di esenzione IVA, dovendo tali prestazioni essere assoggettate ad aliquota IVA del 5%. È quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 240 di ieri, a conferma dei chiarimenti già forniti con la circolare n. 31/2016.

La disciplina in argomento è stata infatti modificata a partire dal 2016 dalla L. 208/2015, che, oltre a prevedere l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per le prestazioni di cui ai nn. 18, 19, 20, 21, e 27-ter dell’art. 10 del DPR 633/72, rese da cooperative sociali e loro consorzi nei confronti di soggetti di cui al medesimo n. 27-ter, ha altresì soppresso la disposizione che prevedeva la possibilità, per tali soggetti, in quanto ONLUS “di diritto”, di optare per l’applicazione del regime fiscale da esse ritenuto più favorevole, tra esenzione e imponibilità (art. 1 comma 331 della L. 296/2006).

L’assimilazione delle cooperative sociali alle ONLUS prevista dall’art. 10 comma 8 del DLgs. 460/97 continuerà, dunque, a esplicare i suoi effetti soltanto con riferimento ai tributi diversi dall’IVA.
Sulla base di tali considerazioni, è stata esclusa la possibilità, per una cooperativa sociale che svolge servizi di accoglienza e di inserimento sociale e lavorativo nei confronti di minori stranieri, di optare per il regime di esenzione IVA.

Con l’occasione, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, per effetto del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017), saranno abrogate le disposizioni di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97 relative alle ONLUS e, nell’ambito dell’art. 10 n. 27-ter del DPR 633/72, il riferimento alle ONLUS sarà sostituito da quello agli “enti del Terzo settore di natura non commerciale”, tra i quali non sono ricomprese le cooperative sociali.

La modifica, tuttavia, si applicherà a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea, e comunque non prima del periodo d’imposta successivo all’operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.

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