Salvi i beni dell’insider secondario prima della depenalizzazione
Confisca per equivalente eccessiva anche se la condotta è stata perpetrata quando costituiva reato
Ove la condotta di insider trading “secondario” sia stata posta in essere anteriormente alla sua depenalizzazione, occorre verificare se il trattamento sanzionatorio applicato per l’illecito amministrativo risulti in concreto più sfavorevole di quello applicabile al previgente reato.
Ad affermarlo è la Cassazione, nella sentenza n. 24470/2019, relativamente al caso di un soggetto che, per la condotta in questione, perpetrata al tempo in cui costituiva reato, si era visto comminare dalla Consob, in esito alla relativa depenalizzazione, la sanzione pecuniaria di circa 200.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’interdizione dagli uffici direttivi per 9 mesi e la confisca per equivalente di propri beni per circa 6 milioni di euro.
Si ricorda che, in tema di abuso di ...
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