ACCEDI
Mercoledì, 18 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Salvi i beni dell’insider secondario prima della depenalizzazione

Confisca per equivalente eccessiva anche se la condotta è stata perpetrata quando costituiva reato

/ Maurizio MEOLI

Giovedì, 7 novembre 2019

x
STAMPA

download PDF download PDF

Ove la condotta di insider trading “secondario” sia stata posta in essere anteriormente alla sua depenalizzazione, occorre verificare se il trattamento sanzionatorio applicato per l’illecito amministrativo risulti in concreto più sfavorevole di quello applicabile al previgente reato.
Ad affermarlo è la Cassazione, nella sentenza n. 24470/2019, relativamente al caso di un soggetto che, per la condotta in questione, perpetrata al tempo in cui costituiva reato, si era visto comminare dalla Consob, in esito alla relativa depenalizzazione, la sanzione pecuniaria di circa 200.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’interdizione dagli uffici direttivi per 9 mesi e la confisca per equivalente di propri beni per circa 6 milioni di euro.

Si ricorda che, in tema di abuso di ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU