Concordato in continuità revocabile se i flussi di cassa non assicurano il risanamento
La valutazione dell’andamento della tesoreria e dell’indebitamento non implica un giudizio di convenienza economica
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27865/2019, ha stabilito che il potere del tribunale di revocare l’ammissione al concordato con continuità aziendale, qualora l’esercizio dell’attività di impresa risulti manifestamente dannoso per i creditori (art. 186-bis ultimo comma del RD 267/42), non implica che l’organo giudicante abbia il compito di procedere alla valutazione della convenienza economica della proposta, bensì la necessità di verificare che l’andamento dei flussi di cassa e dell’indebitamento sia coerente con l’obiettivo del risanamento dell’impresa, così come indicato nella proposta e nel piano, e che non sia tale da erodere le prospettive di soddisfazione dei creditori.
Tale sindacato non esorbita dai confini della valutazione ...
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