Nel transito spetta all’ufficio doganale di partenza irrogare le sanzioni
La Cassazione ha chiarito che l’ufficio di destinazione ha la funzione di verificare le merci presentate
La competenza territoriale per accertare la corretta conclusione dell’operazione di transito comunitario esterno spetta all’ufficio doganale di partenza e non a quello di destinazione.
Tale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 24682/2019, ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, secondo cui competente a contestare la violazione tributaria e a irrogare la relativa sanzione è unicamente l’ufficio di partenza.
La vicenda trae origine da diversi atti di contestazione notificati dall’ufficio doganale di partenza per mancata corrispondenza della qualità e della tipologia della merce spedita rispetto a quella indicata nella relativa bolletta di cauzione.
Il transito esterno è un regime sospensivo che permette a merce ...
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