Liquidazione ordinaria con rispetto della «par condicio creditorum»
La violazione del principio legittima i creditori insoddisfatti ad agire per il risarcimento del danno subito
Una delle principali criticità che il liquidatore ordinario è chiamato ad affrontare, soprattutto nel caso di attivo insufficiente a soddisfare tutti i creditori sociali, attiene a un eventuale ordine da seguire nel pagamento delle passività, in quanto non sono previste specifiche disposizioni in merito.
Si dovrebbe, pertanto, ritenere applicabile – come sostenuto da una parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3321/1996, contra Cass. n. 792/1970) – il generale principio civilistico della par condicio creditorum (art. 2741 c.c.), per effetto del quale il liquidatore, nell’ipotesi di incapienza dell’attivo rispetto all’ammontare dei debiti, è tenuto a rispettare le cause legittime di prelazione (ipoteca, pegno e privilegio).
Sul punto, il Tribunale di Milano n. 14632/2010 ...