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Il controllo di fatto può precludere il regime forfetario

/ REDAZIONE

Mercoledì, 9 ottobre 2019

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La partecipazione in srl (trasparenti o non trasparenti) o in associazioni in partecipazione può rappresentare una causa ostativa per il regime forfetario al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
- controllo diretto o indiretto della società;
- esercizio da parte della società di attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente (art. 1 comma 57 lett. d) della L. 190/2014).

Il controllo della srl è valutato in base all’art. 2359 comma 1 c.c., a norma del quale sono considerate controllate, tra l’altro, le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (c.d. “controllo esterno di fatto”).

Con la risposta a interpello n. 398 pubblicata ieri, 8 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di partecipazioni di minoranza (nel caso specifico, 40% del capitale), non può escludersi l’integrazione di un controllo di fatto nel caso in cui il socio e la srl intrattengano rapporti economici (in questo senso, già risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8 agosto 2019 n. 334). Viene osservato, in particolare, che il controllo potrebbe desumersi dal fatto che il socio in regime forfetario risulti l’unico o il principale fornitore della società sulla base di un confronto tra il fatturato del socio e la totalità degli acquisti per servizi da parte della società.

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