ACCEDI
Venerdì, 4 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Tetto retributivo al 2,47% per lo sgravio sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello

/ REDAZIONE

Mercoledì, 9 ottobre 2019

x
STAMPA

Il DM 14 febbraio 2014 del Ministero del Lavoro disciplina l’incentivo riferito ai premi corrisposti nel 2013, in base alle previsioni contenute nei contratti collettivi di secondo livello, individuando un limite (pari al 2,25%) della retribuzione dei lavoratori interessati entro il quale è stato possibile richiedere il beneficio.
In base a quanto previsto dall’art. 2 del DM, tenuto conto delle domande e delle risorse finanziarie impegnate, il limite percentuale può essere rideterminato in sede di Conferenza dei Servizi tra le Amministrazioni interessate (fermo restando il limite massimo della retribuzione contrattuale individuato nella misura del 5%).

Le amministrazioni interessate hanno stabilito che le somme residue riferite all’anno 2013 siano utilizzate rideterminando il tetto della retribuzione dei lavoratori interessati fino alla percentuale del 2,47%. Di conseguenza, i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per il 2013 potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante (0,22%) in sede di conguaglio contributivo.

L’INPS, con il messaggio n. 3634 pubblicato ieri rende note le istruzioni operative per il recupero di tali somme residue.
In particolare ai datori di lavoro non agricoli, autorizzati allo sgravio in esame, sarà automaticamente assegnato il già previsto codice di autorizzazione “9D” e in sede di conguaglio dovranno utilizzare, per indicare il conguaglio dell’ulteriore quota di incentivo spettante, i codici causale differenti rispetto la tipologia contrattuale (aziendale o territoriale). Queste operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in oggetto. Il datore di lavoro dovrà successivamente restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

I datori di lavoro agricoli, invece, potranno recuperare compensando sui contributi dovuti l’ulteriore percentuale di sgravio spettante, rinviando alla circolare n. 111/2009 e al messaggio n. 21389/2019 la definizione degli adempimenti delle aziende e delle strutture territoriali. La richiesta di sgravio per l’ulteriore quota di incentivo spettante per l’anno 2013 deve essere effettuata utilizzando il relativo modulo “SC94” reperibile sul sito internet dell’Istituto.

Si ricorda infine che la fruizione dell’incentivo rimane subordinata al rispetto della regolarità contributiva e della parte economica dei CCNL.

TORNA SU