Sovvenzioni ricevute dal venditore soggette a IVA se connesse al prezzo
Nell’ambito della sentenza depositata ieri, relativa alle cause riunite C-573/18 e C-574/18, la Corte di Giustizia Ue ha esaminato il trattamento IVA delle somme ricevute, a titolo di sovvenzione, da alcune organizzazioni di produttori ortofrutticoli per finanziare investimenti a favore dei produttori associati.
Le organizzazioni in parola acquistavano beni di investimento per poi cederli alle singole aziende dietro pagamento di una somma inferiore al prezzo di acquisto, cui veniva applicata l’IVA; la restante parte delle spese, invece, veniva coperta dalle risorse provenienti dal fondo di esercizio istituito ai sensi dell’art. 15 del Reg. Ue 2200/96. Gli importi derivanti dal fondo non venivano assoggettati a IVA, in quanto non considerati quale corrispettivo delle cessioni effettuate.
Secondo la Corte, tuttavia, l’art. 11 lett. a) della direttiva 77/388/Cee (art. 78 della direttiva 2006/112/Ce) impone di includere dette somme nella base imponibile IVA. La norma citata, infatti, mirando ad assoggettare a IVA l’intero valore dei beni o delle prestazioni di servizi, allo scopo di evitare che si determini un gettito d’imposta inferiore, include nella base imponibile anche le “sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo”, ossia le somme che vengono versate da terzi al venditore e che consentono a quest’ultimo di vendere il bene a un prezzo inferiore a quello che egli chiederebbe in mancanza della sovvenzione medesima.
Nel caso specifico, poteva ben ravvisarsi la connessione tra gli importi provenienti dal fondo di esercizio e il prezzo praticato, in quanto le organizzazioni diminuivano il prezzo richiesto ai produttori in misura pari all’ammontare delle sovvenzioni ricevute.
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