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Richiesta di versamento rateale dei contributi sospesi dopo il sisma solo in via telematica

/ REDAZIONE

Giovedì, 10 ottobre 2019

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L’INPS, con il messaggio n. 3646 pubblicato ieri, fornisce le istruzioni operative per presentare le domande di rateizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali per l’assicurazione obbligatoria sospesi nei territori delle Regioni colpite dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 e gennaio 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

Si ricorda che il versamento dei contributi, in un’unica soluzione o in forma rateale, previsto inizialmente entro il 1° giugno 2019 dall’art. 1 comma 991 lett. b) della L. 145/2018, è stato ulteriormente prorogato al 15 ottobre 2019 dall’art. 23 comma 1 lett. e-ter) del DL 32/2019 (conv. L. 55/2019).
L’INPS sottolinea che il pagamento può avvenire anche a rate (massimo 120 di pari importo) previa richiesta di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, da presentare entro il 15 ottobre 2019, unitamente al pagamento dell’importo corrispondente alle prime cinque rate.
Qualora l’azienda avesse già presentato domanda entro la scadenza del 1° giugno, non è tenuta a ripresentare una nuova richiesta. In tal caso sarà necessario, per l’accoglimento della domanda di rateizzazione, che entro il 15 ottobre sia effettuato il versamento dell’importo corrispondente alle prime cinque rate.

La comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal titolare o dagli intermediari abilitati, attraverso la sezione “Rateizzazione contributi sospesi: sisma 2016-2017”.

Per i datori di lavoro con dipendenti, i contribuenti che abbiano già provveduto al versamento di alcuni importi dovranno rideterminare il residuo da rateizzare, inserendo attraverso l’apposita sezione “Versamenti eseguiti N964 con esclusione della rata in scadenza all’1/06/2019” i versamenti antecedenti all’istanza, con l’esclusione della prima rata eventualmente versata entro la scadenza del 1° giugno 2019.

Per le aziende agricole la cui richiesta di sospensione è stata accettata, è stata inserita nel Cassetto previdenziale di riferimento, nella sezione “News individuali”, la comunicazione con cui si riportano sia il prospetto riepilogativo dei periodi e degli importi dei contributi oggetto della sospensione ancora non pagati, sia gli estremi da utilizzare per il pagamento tramite il modello “F24”.

Infine, l’Istituto precisa che il versamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato entro il giorno 16 di ogni mese; il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dal piano rateale.

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