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Domenica, 6 luglio 2025

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Trust inefficace anche se è revocato il solo atto istitutivo

/ REDAZIONE

Mercoledì, 16 ottobre 2019

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Con l’ordinanza 15 ottobre 2019 n. 25926, la Corte di Cassazione ha affermato che l’azione revocatoria proposta avverso l’atto istitutivo del trust, anziché avverso l’atto dispositivo, rende inefficace l’intero trust, se all’istituzione è effettivamente seguita l’intestazione dei beni al trustee.

Il trust, infatti, consta di un atto istitutivo, mediante il quale il disponente manifesta la volontà di costituire un trust, e di un atto dispositivo, con cui egli trasferisce i beni in trust al trustee, affinché li gestisca per uno scopo prestabilito.
Benché sia l’atto dispositivo a ledere gli interessi dei creditori, in quanto sottrae i beni al patrimonio su cui questi si possono rivalere, l’azione ex art. 2901 c.c. può essere utilmente proposta anche nei confronti del solo atto istitutivo del trust, se a questo ha fatto seguito il trasferimento dei beni al trustee (nel caso di specie, in un unico atto notarile erano contenuti sia l’istituzione del trust che l’intestazione dei beni).

Ciò in quanto l’atto di trasferimento del bene al trustee è strettamente dipendente dall’atto istitutivo, in cui trova la sua causa giustificatrice: è l’atto istitutivo che determina i termini e i modi secondo cui il trustee svolge il proprio “ufficio” e amministra i beni attribuitigli, con la conseguenza che il venir meno di tale atto, in seguito al vittorioso esperimento di un’azione revocatoria, comporta l’inefficacia anche dell’atto dispositivo.


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