Prodotto nella stessa voce doganale di un altro solo se ne è parte o accessorio
Deve trattarsi di un insieme per il cui funzionamento le parti sono indispensabili o di organi di attrezzatura intercambiabili
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25966 depositata ieri, definisce le nozioni di “parti” e “accessori” ai fini della classificazione doganale delle merci.
La vicenda trae origine dall’impugnazione di un’informazione tariffaria vincolante (ITV) emessa dall’Amministrazione doganale, che non aveva accolto la domanda di un operatore economico secondo il quale il dispositivo in questione doveva essere qualificato come parte o accessorio di un impianto e, pertanto, assumere la medesima voce doganale di quest’ultimo.
A parere dell’Ufficio, poiché il funzionamento del bene principale non dipendeva né era condizionato dalla presenza del prodotto in oggetto, dovevano essere attribuiti due codici tariffari differenti.
L’Unione europea, ...
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