Perdite in capo alla stabile estera della società italiana risultante dalla fusione
Se la fusione determina, nel Paese estero della società fusa, una S.O. della società italiana, le perdite non possono essere riportate «direttamente»
Quando è un soggetto estero ad essere fuso o incorporato in un soggetto residente, l’ordinamento italiano non contempla norme volte a disciplinare le modalità di utilizzazione e riporto post fusione delle eventuali perdite fiscali pregresse del soggetto estero da parte del soggetto risultante o incorporante residente.
Ai sensi dell’art. 181 del TUIR, infatti, le perdite fiscali ante fusione del soggetto residente fuso o incorporato possono essere riportate post fusione dal soggetto non residente risultante o incorporante:
- proporzionalmente alla differenza tra elementi dell’attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall’operazione e nei limiti di detta differenza;
- e comunque alle condizioni e nei
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