Committente responsabile anche con violazione del divieto di subappalto
La ratio della responsabilità solidale è quella di indurre il committente a selezionare imprenditori affidabili e a controllarne poi l’operato
La sentenza n. 27382 del 25 ottobre scorso offre lo spunto per approfondire la questione concernente la sussistenza della responsabilità solidale in capo al committente, per le retribuzioni e le contribuzioni dovute in favore dei lavoratori impiegati nell’appalto, in caso di violazione del divieto di subappalto originariamente apposto al contratto di appalto.
Nel caso portato all’attenzione dei giudici di legittimità risultava in vigore la versione dell’art. 29 comma 2 del DLgs. 276/2003 anteriore alle modifiche apportate dal DL 5/2012 e dalla L. 92/2012; tale versione disponeva la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto per ...
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