Imposte estere con calcolo separato nel consolidato fiscale
Non ammessa la compensazione tra risultati prodotti da diverse società, né tra risultati prodotti nel medesimo Stato
La detrazione delle imposte pagate all’estero nell’ambito del consolidato nazionale muove da presupposti in parte diversi da quelli previsti per le società stand alone. La disciplina, per le società che hanno optato per la tassazione di gruppo, si rinviene nell’art. 118 comma 1-bis del TUIR, a norma del quale:
- per reddito complessivo (importo al quale è parametrata la quota di imposta italiana, primo limite entro cui l’imposta estera può essere detratta) deve intendersi il reddito complessivo globale (in senso analogo l’art. 9 comma 4 del DM attuativo del 1° marzo 2018);
- la quota di imposta italiana è calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato e per ciascuno Stato (critero per country e per company);
- nelle ipotesi di interruzione ...
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