Utilizzabile in compensazione il bonus per ammodernare gli impianti calcistici
Con la risoluzione n. 95 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6907”, denominato “Credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti calcistici - art. 1, comma 352, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205”, per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del bonus previsto dall’art. 22 comma 3-bis del DLgs. 9/2008.
Si ricorda che quest’ultima norma, introdotta dall’art. 1 comma 352 della L. 205/2017, ha previsto un credito d’imposta per incentivare l’ammodernamento dei citati impianti.
L’agevolazione è riconosciuta a tutte le società e le associazioni sportive, che hanno beneficiato della mutualità di cui all’art. 22 del DLgs. 9/2008, appartenenti alla Lega nazionale professionisti B, alla Lega calcio professionistico e alla Lega nazionale dilettanti, comprese tra queste ultime quelle che partecipano ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria (art. 2 del DPCM 28 marzo 2018).
Il credito d’imposta è pari al 12% dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati con le risorse ricevute da ciascuna società di calcio interessata a titolo di mutualità, fino a un massimo di 25.000 euro e comunque entro i limiti previsti per gli aiuti de minimis (regolamento Ue n. 1407/2013).
Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/97, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del bonus utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dall’Ufficio per lo Sport, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito fruito. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
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