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Canoni di locazione non riscossi tassati fino alla convalida di sfratto

/ REDAZIONE

Venerdì, 22 novembre 2019

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Con la sentenza n. 30372, depositata ieri, 21 novembre 2019, la Cassazione ha stabilito che, nell’ambito del reddito d’impresa, i ricavi derivanti dai canoni di locazione devono considerarsi percepiti e costituiscono reddito tassabile, ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del TUIR, alla data di maturazione dei medesimi e fino alla risoluzione del contratto o fino alla convalida di sfratto per morosità.

Nel caso di specie, la società contribuente aveva locato un immobile a una spa, la quale si era resa inadempiente a decorrere dal 2001.
Lo sfratto era stato notificato ad agosto del 2002 e la convalida di sfratto per morosità era stata pronunciata dal Tribunale il 15 ottobre 2002.
L’ufficio aveva recuperato a tassazione i ricavi relativi a canoni di locazione non dichiarati relativi all’intera annualità 2002.

La Cassazione ha evidenziato che, in tema di redditi d’impresa, i ricavi derivanti dai canoni di locazione devono considerarsi conseguiti, ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del TUIR, “alla data di maturazione” dei medesimi.
Fino all’eventuale risoluzione dei contratto, tali corrispettivi non possono essere qualificati come componenti positivi dei quali non sia certa l’esistenza o la determinazione dell’ammontare, a prescindere dalla concreta corresponsione (Cass. n. 11556/2018).

Nel caso di specie, la risoluzione dei contratto di locazione era stata dichiarata con l’ordinanza di convalida del 15 ottobre 2002, quale provvedimento avente natura mista, perché rivolto sia alla risoluzione del rapporto (con efficacia costitutiva) che al rilascio del bene immobile.

Conseguentemente, fino a quella data (15 ottobre 2002), i canoni dovevano essere iscritti nel bilancio della contribuente (locatrice) e dovevano concorrere a formare il reddito imponibile, fatta salva la loro deduzione come sopravvenienze passive o, in caso di ricorrenza dei relativi presupposti, come perdite su crediti.

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