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Aliquota IVA agevolata sui medicamenti anche se commercializzati come dispositivi medici

/ REDAZIONE

Mercoledì, 11 dicembre 2019

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Sono soggetti all’aliquota del 10% i prodotti commercializzati come dispositivi medici che possano rientrare nella voce doganale “3004”, essendo classificabili fra i medicamenti “costituiti da prodotti, anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (...) o condizionati per la vendita al minuto”. Come confermato dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, fra questi possono essere inclusi, ad esempio, i prodotti protettivi e lenitivi e le soluzioni ginecologiche utilizzabili, rispettivamente, per gli stati irritativi e le affezioni della mucosa vaginale.
Al contrario, è applicabile l’aliquota ordinaria per le cessioni dei prodotti che non rientrano nella suddetta voce doganale “3004”, come, ad esempio, le gocce auricolari o le soluzioni fisiologiche a base di acqua salsobromoiodica per l’idratazione e detersione delle cavità nasali, salvo che gli stessi possano essere compresi fra le “sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”. È questo, in estrema sintesi, il contenuto della risposta n. 507, fornita ieri dall’Agenzia delle Entrate.

Sempre in tema di dispositivi medici, nella stessa giornata, l’Amministrazione finanziaria, con la risposta a interpello n. 508, richiamando quanto già rappresentato nella risoluzione n. 9/2010, ha precisato che le parrucche potrebbero svolgere una funzione correttiva di un danno estetico conseguente a una malattia, costituendo un “supporto in una condizione di grave disagio psicologico”. Peraltro, al contrario degli ausili utilizzati da malati affetti da menomazioni funzionali, le parrucche potrebbero essere suscettibili di un uso non correlato a una patologia.

Per questo motivo l’aliquota ridotta del 4% si potrà applicare solo alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti muniti di specifica prescrizione rilasciata da medico specialista “operante nell’ambito del servizio sanitario pubblico regionale in base alla disciplina vigente nella Regione di appartenenza”, prescindendo dalle differenti denominazioni adottate nei territori regionali da tali strutture (ad esempio ASL o ATS).

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