La deducibilità delle perdite su crediti per gli intermediari finanziari cambia ancora
Differita la deduzione della quota originariamente spettante per il 2019
L’art. 1 comma 712 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) modifica ulteriormente il regime transitorio di deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di intermediari finanziari e assicurazioni (art. 16 commi 3-4 e 8-9 del DL 83/2015).
Si ricorda che, dal 2015, sono interamente deducibili nell’esercizio di imputazione a Conto economico (art. 106 comma 3 del TUIR):
- le svalutazioni e le perdite sui crediti (al netto delle rivalutazioni) vantati dagli intermediari finanziari verso la propria clientela (iscritti in bilancio a tale titolo), nonché dalle assicurazioni verso gli assicurati;
- le perdite sugli stessi crediti derivanti da cessione a titolo oneroso.
In precedenza, invece, i componenti reddituali di cui al primo punto erano deducibili in quote costanti nell’esercizio
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