Rappresentanza diretta per i CAD anche in procedura domiciliata
Modificando il proprio orientamento, la Cassazione ha stabilito che non può essere imposta la rappresentanza indiretta
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 417 depositata ieri, ribalta il proprio precedente orientamento, secondo cui i Centri di assistenza doganale (CAD) che operano in procedura domiciliata devono agire, in automatico, in regime di rappresentanza indiretta, rispondendo in solido con l’importatore dell’obbligazione doganale.
Con la pronuncia in commento, infatti, i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto in forza del quale, nelle procedure semplificate di domiciliazione, i CAD possono operare in rappresentanza diretta.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Dogane aveva affermato la responsabilità solidale dello spedizioniere doganale per il solo fatto di aver agito in procedura domiciliata.
La procedura di domiciliazione (ora luogo approvato, artt. 139
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