Riassunzione al giudice competente con solo deposito in segreteria
Onere della segreteria comunicare alle parti la data della nuova udienza
La Cassazione, con la sentenza n. 304 del 10 gennaio 2020, ha affrontato il caso della forma della riassunzione del processo presso la Commissione tributaria dichiarata competente a seguito della sentenza con la quale una Commissione declina la competenza territoriale a favore della prima.
Il caso riguardava una lite da riscossione prima incardinata presso la Commissione tributaria provinciale de L’Aquila e poi riassunta presso la Commissione tributaria provinciale di Roma; la pronuncia espressa dal giudice capitolino era riformata, su appello dell’agente della riscossione, dal giudice superiore con sentenza che affermava l’irrituale riassunzione del giudizio, da parte della contribuente, dopo la dichiarazione d’incompetenza del giudice aquilano, in quanto non notificata
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