Per l’omesso versamento IVA non basta superare una volta la soglia di punibilità
La Cassazione, nella sentenza n. 2210/2020, ha precisato che, ove l’importo dell’IVA omessa oggetto di contestazione (circa 124.000 euro) sia non soltanto inferiore alla soglia di punibilità introdotta con la sostituzione della disposizione incriminatrice a opera dell’art. 8 del DLgs. 158/2015 – che l’aveva portata da 50.000 euro (o da 103.291,38 euro quanto ai fatti, come quello di specie, commessi sino al 17 settembre 2011, a seguito della declaratoria d’illegittimità pronunciata da Corte Cost. n. 80/2014) a 250.000 euro – ma anche inferiore a quella oggi vigente a seguito della modifica apportata dall’art. 39 comma 1 lett. p) del DL 124/2019 convertito, che ha ridotto la soglia di rilevanza penale a 150.000 euro, il fatto ascritto è divenuto privo di rilevanza penale per mancata integrazione di un elemento costitutivo del reato.
La sentenza impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste; formula assolutoria che non pregiudica il potere dell’Amministrazione finanziaria di procedere all’accertamento della violazione e all’irrogazione delle relative sanzioni in relazione all’imposta sotto-soglia dovuta e non versata.
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