Strumentalità e buona fede tutelano il creditore nella confisca di prevenzione
Il credito non deve essere strumentale all’attività illecita, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità
La Cassazione, nella sentenza n. 3250/2020, ha precisato che, ai sensi dell’art. 52 del DLgs. 159/2011, la confisca di prevenzione non pregiudica i diritti di credito che risultino da data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, a condizione che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità.
Con riferimento alla condizione della strumentalità del credito all’attività criminale, si ritiene che essa debba sussistere oggettivamente e che l’accertamento della buona fede diviene irrilevante se manca la prova della strumentalità del credito.
Con la conseguenza
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