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Certificato del modulo EP-1 solo con riferimento alla convenzione contro le doppie imposizioni

/ REDAZIONE

Mercoledì, 19 febbraio 2020

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L’INPS, con il messaggio n. 612 pubblicato ieri, fornisce indicazioni alle proprie Strutture territoriali in merito alle certificazioni che vengono allegate alle domande rivolte ad ottenere la detassazione di pensioni italiane, in applicazione della convenzione italo-bulgara per evitare le doppie imposizioni fiscali (di cui alla L. 389/1990).

Si ricorda che il pensionato che risiede all’estero, in un Paese con cui l’Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni fiscali, potrà richiedere all’INPS la detassazione del trattamento pensionistico utilizzando il modello “EP-I”.
Al modello deve essere allegato un certificato rilasciato dall’Autorità fiscale estera che attesti la residenza del richiedente.

Nello specifico, l’Autorità fiscale bulgara rilascia due tipologie di certificati di residenza fiscale: il certificato attestante la qualità di “residente fiscale”, ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale in vigore tra la Repubblica di Bulgaria e uno Stato straniero; il certificato attestante la qualità di “residente fiscale”, ai sensi dell’articolo 4 della legge interna bulgara sui redditi delle persone fisiche.

Le Strutture territoriali, specifica l’INPS con il messaggio in commento, dovranno considerare utili al buon esito delle domande di esenzione dall’imposizione in Italia soltanto le certificazioni attestanti espressamente la qualità di residente fiscale, ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione in vigore tra l’Italia e la Repubblica di Bulgaria.
In altre parole, il certificato dovrà necessariamente contenere il riferimento alla vigente convenzione italo-bulgara (L. 389/1990).

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