Sequestro conservativo sui beni del trust simulato
Il meccanismo che impedisce ai creditori del disponente di soddisfarsi sui beni segregati in trust opera solo se il trust è «genuino»
È possibile disporre il sequestro di beni conferiti in trust, in funzione di prevenzione processuale penale, ove sussistano elementi presuntivi tali da far ritenere che il trust sia stato costituito a fini meramente simulatori.
Allo stesso modo, i beni che l’imputato abbia solo fittiziamente conferito in trust rimangono assoggettabili, ricorrendone le condizioni ulteriori, anche nell’ambito del processo penale, a sequestro conservativo. Lo ribadisce la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 7442 depositata ieri, 25 febbraio 2020.
La Suprema Corte ricorda, così, che, sebbene, in linea di principio il trust abbia efficacia segregativa, il meccanismo che impedisce ai creditori del disponente di soddisfarsi sui beni segregati in trust opera solo ove il trust sia “genuino”.
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41