Il valore del diniego di rimborso non è legato alle annualità d’imposta
Contributo unificato da calcolare sul valore dell’intero atto
L’art. 12 comma 2 del DLgs. 546/92 stabilisce: “Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.
A sua volta, l’art. 14 comma 3-bis del DPR 115/2002 prevede: “Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ....“.
Il dettato normativo sembra abbastanza chiaro, eppure, in tema di liti da rimborso e “a causa” della errata interpretazione sostenuta nella circolare dell’Agenzia ...
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