Quota 100 cumulabile per medici e infermieri in pensione impegnati nell’emergenza coronavirus
Con la circolare n. 41/2020 di ieri, l’INPS ha fornito indicazioni in ordine alla misura di cui all’art. 1 del DL 14/2020, che ha disposto per il personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza, nei confronti del quale sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo per fare fronte all’emergenza COVID-19, la disapplicazione delle disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione “Quota 100” e il relativo reddito da lavoro autonomo.
Si ricorda infatti, che ai sensi dell’art. 14 comma 3 del DL 4/2019, la pensione riconosciuta in regime di “Quota 100” non è cumulabile, dal primo giorno della decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Tuttavia, l’art. 1 comma 6 del DL 14/2020 ha stabilito che fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del coronavirus e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le Regioni e le Province autonome, verificata l’impossibilità di assumere personale, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai 6 mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a personale medico e infermieristico collocato in quiescenza. In tale ipotesi, precisa la norma, non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico Quota 100 di cui all’art. 14 comma 3 del DL 4/2019.
Sul punto, nella circolare n. 41/2020 si rende noto che gli interessati sono tenuti a comunicare alla competente Sede INPS, attraverso e-mail e PEC, di avere ripreso l’attività lavorativa in forma autonoma per l’emergenza COVID-19, indicando la durata del relativo incarico.
Al termine dello stato di emergenza sanitaria, gli interessati dovranno integrare tale comunicazione trasmettendo il Modulo “AP139” unitamente alla documentazione attestante il conferimento dell’incarico, compilando, in particolare, la sezione 4, dedicata alle fattispecie reddituali cumulabili in virtù di espressa deroga normativa, con l’indicazione “Emergenza COVID-19” nel campo relativo all’attività lavorativa.
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